PER INFORMAZIONI NUMERO VERDE GRATUITO 800.132.893

Delibera regione Piemonte


La delibera della Giunta Regionale Piemonte del 22 ottobre 2012, n. 21-4814, ha stabilito per la prima volta in Italia le modalità e gli strumenti necessari per monitorare e prevenire gli infortuni sul lavoro legati all’assunzione di alcol.

Si specifica infatti come il Datore di Lavoro debba “garantire, attraverso il medico competente, il controllo alcolimetrico dei lavoratori rientranti nell’elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro comprese nell’Intesa Stato-Regioni del 16.3.2006”.

Questi accertamenti vanno effettuati senza preavviso, con frequenza annuale su almeno un terzo dei lavoratori, per giungere nell’arco di un triennio al controllo del totale dei dipendenti.

Dato che il divieto di assunzione di alcolici è tassativo e non è limitato al luogo di lavoro, ma è riferito agli effetti dell’alcol durante l’intero periodo di svolgimento delle attività lavorative a cui il divieto si applica, resta fermo che il tasso alcolimetrico del sangue durante l’orario lavorativo dovrà essere di norma pari a zero.

Gli strumenti con cui il medico competente effettua le rilevazioni sono di due tipi: etilometri “omologati”, con sensore a raggi infrarossi, ed etilometri portatili con sensore elettrochimico. Entrambi devono possedere il Marchio CE medicale in base alla Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (DDM 93/42) ed è bene sottolineare come il loro impiego sia consentito solo per gli accertamenti preliminari di “screening”.

In caso di riscontro di positività, la misurazione deve obbligatoriamente essere confermata tramite analisi del sangue, in quanto quest’ultimo rappresenta la matrice biologica di prima scelta nelle indagini cliniche e/o medico legali.

Per gli etilometri elettrochimici utilizzati come test di screening, oltre alle caratteristiche di maneggevolezza e velocità di risposta, sono stati anche stabiliti i dati tecnici e le caratteristiche minime, che non devono essere inferiori a quelli di seguito indicati:

  • etilometro portatile, con sensore elettrochimico e boccaglio monouso per la misura
    temperatura ambientale di funzionamento: –5° ÷ +50°C
    intervallo di lettura: 0 – 5.00 g/L, con l’indicazione di superamento del livello massimo di misurazione
    precisione di misura, misurata come errore massimo di ripetibilità analitica con un calibratore standard di etanolo:
    concentrazione errore massimo
    0.00 – 1.00 g/L 0.02 g/L
    ≥ 1 g/L 2.0 % del valore misurato;
  • verifica di calibrazione (cadenza semestrale), ed eventuale ri-calibrazione mediante vapori a concentrazione nota di etanolo;
  • calibrazione periodica (cadenza annuale) mediante vapori a concentrazione nota di etanolo;
  • eventuale dotazione di una stampante o interfacciamento a memoria digitale (PC o altro).

FAQ


L’etilometro Omologato è un dispositivo medico?

No, ad oggi nessun etilometro definito “omologato” in base al Decreto Ministeriale 196 del 22/Maggio/1990, è stato certificato come dispositivo medico.

Il test eseguito con l’etilometro può essere utilizzato come prova determinante della positività del tasso alcolico?

No, perché in caso di positività la prova va confermata sempre tramite le analisi del sangue, da svolgersi presso i laboratori di tossicologia forense o presso strutture ospedaliere o sanitarie pubbliche.

Il lavoratore può richiedere le controanalisi?

Si, le controanalisi possono essere richieste “entro 10 giorni dalla comunicazione della positività del test di conferma, sono eseguite dal laboratorio di riferimento regionale (Centro Regionale Antidoping e di Tossicologia "A. Bertinaria" di Orbassano) alla presenza del lavoratore che potrà eventualmente avvalersi della presenza di un legale e/o consulente tecnico di fiducia, entro 30 giorni dal recepimento della richiesta del lavoratore. I costi delle eventuali controanalisi sono a carico del lavoratore.

Copyright © 2024 Unius Srl - Webagency Informinds

Privacy Policy - Cookie Policy